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  INTERROGAZIONE SU PROCEDURE CONCESSIONI EDILIZIE IN CITTA'

Presentata interrogazione sulle procedure utilizzate dall'assessorato all'edilizia privata nei casi di nuovi palazzi costruiti in aderenza a vecchie costruzioni
 
Al sig. Sindaco di Sassari
Al sig. Assessore All’Edilizia Privata
e, p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale



Il sottoscritto Giancarlo Carta, capogruppo di Alleanza Nazionale,

INTERROGA L’ASSESSORE per sapere:

Premessa:

Risulta essere stata rilasciata il 23 novembre 2007 la concessione n. 418/07, per la costruzione di un fabbricato destinato ad aderire alla parete finestrata di altro stabile, esistente da quasi trent’anni.
La nuova opera, ove non scongiurata, andrà a “murare” le finestre dei servizi igienici degli appartamenti del condominio confinante con le conseguenti immaginabili e ingiuste conseguenze che deriveranno ai cittadini interessati.

Considerato:

- che i suddetti condomini hanno inoltrato al Responsabile del Procedimento nel luglio 2007 un esposto a firma del loro legale di fiducia, con cui denunciavano la mancanza di legittimazione a edificare in aderenza in capo al proprietario dell’area confinante. Quest’ultimo infatti ha intentato causa al condominio al fine di ottenere dal Tribunale l’accertamento di tale diritto. Nell’esposto si faceva notare che per considerazioni giuridiche, oltre che di comune buon senso, il proprietario dell’area (e ovviamente anche il costruttore, avente causa da lui e destinatario del permesso), non possono vantare alcun diritto fino a sentenza definitiva del Giudice adito.

- che gli stessi condomini hanno inoltrato al Responsabile del Procedimento in data 19 luglio 2007, una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, il quale ha accertato che il loro edificio non è costruito sul confine della proprietà ma è arretrato da esso di un metro. La perizia segnalava che un eventuale rilascio della licenza sarebbe stato in palese contrasto con la normativa urbanistica nazionale vigente che impone, nei nuovi edifici ricadenti in zone B, il rispetto di una “distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

- Sembrerebbe che il provvedimento è stato assunto con responsabilità esclusiva del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Settore Sportello Unico e Attività Produttive, che non ha ritenuto di dover chiedere il parere della Commissione Edilizia, nemmeno in un caso controverso e implicante diverse discipline come quello in argomento, benché fosse in suo potere, ex Delibera del C. C. di Variante dell’art. 12 e segg. del Regolamento Edilizio adottata il 17.11.2005.

- che la legge urbanistica nazionale, la quale ”si sovrappone allo strumento di normazione secondaria locale” nel Dm 2 aprile 68 n.1444, (infatti) ..che detta i limiti di densità, altezza, e distanza dai fabbricati, con disposizione tassativa e inderogabile, dispone che negli edifici, ricadenti in zone territoriali diverse dalle zone A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ovvero dal confine.” ... Con esclusione .. della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza, esercitatile soltanto nell’ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui.” (Cassazione Civile sez. II, 10 gennaio 2006 n. 145 ).

tutto ciò premesso, si interroga l’Assessore competente:

- del perché l’ufficio competente non abbia dato seguito, con una opportuna istruttoria, alle osservazioni tecniche presentate dai condomini, che denunciavano quanto sopra premesso;
- del perchè l’ufficio abbia accolto, secondo quanto denunciano i condomini sopra citati, quale titolo giuridico sufficiente a fondare la concessione, una semplice scrittura privata (tra proprietario del terreno e costruttore), che, sembrerebbe non autenticata non oggetto di rogito né di trascrizione nei pubblici registri (quindi non idonea a formare la pubblica fede e non opponibile ai terzi), né registrata all’Agenzia delle Entrate e priva di data certa in ogni caso.
- se sia necessario, visto quanto denunciato dai condomini, attivare un immediato ricorso all’Autotutela per la revoca del provvedimento emanato.

Cordiali saluti.

Sassari 5 dicembre 2007
Il Capogruppo
Giancarlo Carta
 
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